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In relazione alla delibera di giunta comunale n. 21 del 13 gennaio 2014, dal titolo “Approvazione dell’elenco dei beni patrimoniali suscettibili ai sensi dell’art. 58, di alienazione e/o valorizzazione”, si precisa che ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L 25 giugno 2008, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 4, legge 6 agosto 2008, n. 133, è prevista la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali. Pertanto la delibera rappresenta la prima fase del procedimento con il quale vengono individuati i beni di proprietà del comune. Solo successivamente, gli immobili verranno valutati al fine di redigere il piano di valorizzazione e alienazione immobiliare affinché il Consiglio comunale possa decidere in merito. In base alla legge il piano va redatto e allegato al bilancio di previsione che a breve verrà sottoposto all’esame del Consiglio comunale.