Comune di Capaccio Paestum

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CAPACCIO PAESTUM

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  COMUNE  DI   CAPACCIO
Servizio Tributi - Tel. O828 723589- fax 0828 814868 – e-mail  tributi@comune.capaccio.sa.it internet:www.comune.capaccio.sa.it
 
 IUC
2016
IMU – TASI
INFORMATIVA PER IL PAGAMENTO
                      
 
L’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istituisce a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, la Tassa sui rifiuti (TARI) e il Tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Queste le principali novità per il pagamento dell’anno 2016 in funzione delle deliberazioni comunali e delle leggi vigenti.
 
 IMU - PER L’ANNO 2016
 
E’ esclusa dal pagamento l’abitazione principale e relative pertinenze ( C2/ C6/ C7) nella misura massima di una unità per categoria.
L’abitazione principale è l’unità immobiliare, nella quale il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente con tutto il nucleo famigliare.
L’imposta è versata interamente al Comune ad esclusione degli immobili di gruppo “D” per i quali l’imposta è ripartita per il 7,6 per mille allo Stato ( cod. 3925) e per il 2,00 per mille al Comune (cod. 3930), totale aliquota adottata dal Comune 9.60 per mille.
Le aliquote del tributo per l’imposta municipale unica - IMU anno 2016, sono state approvate con delibera di C.C. n. 25 del 13/05/2016.
Per gli immobili storici ( riconosciuti tali con decreto ) e i fabbricati inagibili, è stabilito un abbattimento del 50% della base imponibile.
Non cambia nulla per le aree fabbricabili in quanto il valore è quello venale in comune commercio  al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta
Ai sensi del comma 10 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 è stata introdotta all’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A1-A8-A9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale . a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9. Il soggetto passivo ne attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione .
Per i fabbricati, il calcolo per ottenere il valore parte dalla rendita catastale,  aumentata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti moltiplicatori :
. 160  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale D/5;
. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
 
Aliquote
Le aliquote fissate nel comune di Capaccio sono rimaste invariate rispetto a quelle stabilite per l’anno 2014 e 2015. L’Imposta va calcolata rapportando gli importi ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso.
ESENZIONE PER l’ABITAZIONE PRINCIPALE    ad eccezione delle sole categorie A1-A8-A9 e le relative pertinenze(C2/C6/C7) per le   quali l’IMU va corrisposta con l’aliquota del 4,5 per mille con applicazione di una  detrazione pari a 200 euro;
Sono esenti i fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita e che non siano in ogni caso locati.
Sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali strumentali che comunque sono soggetti alla TASI sebbene con aliquota dell’1,00 x mille
9,60 x 1000, ORDINARIA PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI compresa la seconda casa dei non residenti utilizzata, dagli stessi, ad uso stagionale nonché per i terreni agricoli soggetti al pagamento.
Per i terreni agricoli: Il Comune di Capaccio è classificato parzialmente montano.
A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica anche  ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
Per i residenti a