Comune di Capaccio Paestum

CITTA' DI

CAPACCIO PAESTUM

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IMP (IMU) 2012

OMUNE  DI  CAPACCIO

Servizio Tributi  –  Tel. O828 – 812317

e-mail    tributi@comune.capaccio.sa.it

internet: www.comune.capaccio.sa.it

           IMU                   INFORMATIVA PER IL PAGAMENTO
                 DEL SALDO     —ANNO 2012—

L’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con la Legge 241/2011, ha previsto l’anticipazione dell’Imposta Municipale propria “ IMU”  a decorrere dal 2012.  L’ IMU , dal 1° gennaio 2012,  sostituisce  l’ICI  e si applica anche sull’abitazione principale.
Queste le principali novità, sulla base della normativa ad oggi vigente, del regolamento comunale (delibera di C.C. n. 58 del 25/9/2012)  e delle aliquote deliberate dal comune (delibera di C.C. n. 58 del 25/9/2012),  da utilizzare per  il saldo  da corrispondere entro il 17/12/2012.
Cambia la definizione di abitazione principale,  in quanto,  a decorrere dal 2012,  può essere considerata tale  l’unità immobiliare,  nella quale il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente con tutto il nucleo   familiare.
Per l’abitazione principale si applica  una detrazione pari a 200 euro.  Alla detrazione di legge si possono aggiungere altri 50 euro di ulteriore detrazione per ogni figlio  convivente di età inferiore a 26 anni a condizione che   abbia la  residenza anagrafica e dimori abitualmente nell’ abitazione  e fino  ad un massimo di 400 euro, quindi  per complessivi   600  euro  (200+400).
Dette detrazioni vengono calcolate in dodicesimi nel caso di variazione nell’anno di riferimento e  sono  proporzionate  tra i soggetti passivi in relazione  alla quota di utilizzo dell’immobile, indipendentemente dalla quota di proprietà.
Le detrazioni e le aliquote per l’abitazione principale vengono riconosciute anche ad una  pertinenza per ciascuna delle categorie C2 (cantine, magazzini), C6 (garage, posti-macchina), C7 (tettoie).
Ai fini dell’imposta municipale propria, le detrazioni e le aliquote per l’abitazione principale si applicano anche al coniuge assegnatario della casa a seguito di provvedimento di separazione legale in quanto effettuata a titolo di diritto di abitazione.
E’  considerata altresì   adibita ad abitazione principale l’unità  immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità  immobiliare posseduta dai cittadini italiani,  non residenti nel territorio dello Stato,  a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
Sono esenti, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli, per la parte ricadente in territorio montano del Comune di Capaccio, in quanto rientrante tra i comuni  parzialmente montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
Sono esenti a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011,  i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Capaccio;
Per  gli immobili storici ( riconosciuti tali con decreto )  e i fabbricati inagibili,  è stato  stabilito  un abbattimento del 50% della base imponibile;

Aliquote, detrazioni,  riduzioni e modalità di calcolo
(Delibera di C.C. n.59 del 25/9/2012)
Le aliquote sulle quali calcolare l’Imposta per l’anno 2012 sono:

  • 9.60 x 1000  aliquota  ordinaria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011;
  • 4,50 x 1000  per l’abitazione principale e le relative pertinenze , per una sola pertinenza in ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7;
  • 10,60 x 1000  per gli immobili sfitti da almeno un anno.
    Non cambia nulla per le aree  fabbricabili in quanto  il valore è quello  venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Per i fabbricati, il calcolo per  ottenere il valore  parte  dalla rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per i seguenti  coefficienti moltiplicatori :

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale
    D/5   ( questo moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013 );
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25% alla quale applicare i seguenti coefficienti moltiplicatori:

  • 110 per i terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • 135 per i terreni posseduti da altri soggetti.

 

Ai terreni agricoli condotti e posseduti da soggetti iscritti nella previdenza agricola si applicano  le seguenti  riduzioni di imposta proporzionate al valore:
100% fino  a € 6.000  –  70%  da € 6.000 a € 15.500  –  50%  da € 15.500 a € 25.500  –  25%  da € 25.500 a € 32.000 – 0% oltre € 32.000

Non sono previste agevolazioni  per assimilazione all’abitazione principale per gli appartamenti dati in uso gratuito ai figli e/o  a  genitori, pertanto,  per detti casi,  la detrazione  non è concedibile.

È riservata allo Stato la metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota base (7,6 x mille) su  tutti gli immobili, ad esclusione  dell’abitazione principale, delle sue pertinenze e dei fabbricati rurali.
Il doppio pagamento, Comune e Stato, comporta la differenziazione del  calcolo e del relativo versamento a mezzo di differenti codici da utilizzare nella compilazione del modello  F24,

Modalità di pagamento e  riscossione

Saldo – entro  17 di dicembre 2012 , a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima e seconda   rata versata,  a seconda delle norme regolamentari e le aliquote  di legge  nel frattempo adottate.

Entro il  10 dicembre  lo Stato si è riservato di poter  variate le aliquote e il conguaglio si dovrà effettuare sulla rata a saldo finale,  entro il 17 dicembre.

Per gli immobili destinati ad abitazione principale, e relative pertinenze, la  rata a saldo  sarà calcolata  detraendo la prima rata versata entro il 18 giugno ed eventualmente la seconda versata entro il  17 settembre.

Per i fabbricati rurali ,  ancora iscritti al catasto terreni ed accatastati al  catasto fabbricati nel corso dell’anno ,  il versamento  potrà  essere effettuato in unica soluzione, a saldo,  entro il 17/12/2012.

La legge stabilisce, che si dovrà pagare con il modello F24 e solo dal primo dicembre 2012 è  consentito effettuare il versamento mediante bollettino postale ( solo a seguito di approvazione del modello )

Per il pagamento  bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:

3912 per abitazione principale e relative pertinenze 3913 per fabbricati rurali strumentali
3914 3914 per i terreni – COMUNE 3915 per i terreni – STATO
3916 per aree fabbricabili – COMUNE 3917 per aree fabbricabili – STATO
3918 per altri fabbricati – COMUNE 3919 per altri fabbricati – STATO

Il codice catastale del Comune di  Capaccio  da  indicare  nel modello F24 è   B644.

 

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

Sono valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili;
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il  4/2/2013;

Ulteriori informazioni

 

Si informano i cittadini  che causa forza maggiore, per tempistica e aggiornamento sistemi informatici,   non sarà possibile,  entro il 17/12/2012 inviare a  casa dei contribuenti  l’informativa e il modello di pagamento precompilato,  pertanto i contribuenti potranno seguire le indicazioni sotto riportate:

 

Per facilitare il versamento IMU   il Comune ha ritenuto opportuno mettere a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito istituzionale     www.comune.capaccio.sa.it , l’informativa e un programma per il calcolo  dell’imposta dovuta  a saldo   e la stampa del modello F24 per il pagamento.

Chiarimenti,  notizie e assistenza tecnica possono essere richiesti:
–  al comune di Capaccio ,  già  Società Capaccio Paestum Servizi S.r.l. in via Sandro Pertini, n. 8  84047 Capaccio Scalo (SA)  tel 0828 / 1962750
–  all’ Ufficio Tributi di Capaccio Scalo, piazza Carlo Santini, 84047 Capaccio Scalo (SA)  tel 0828 / 812317
I detti  uffici sono aperti al pubblico  dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,00   e il  martedì  e  giovedì anche dalle ore 15.30 alle  17,30.

I contribuenti, in ogni caso,  sono responsabili  dei dati  e dei calcoli  a base dei pagamenti.

Capaccio   29  novembre  2012

Il Funzionario Responsabile      L’Assessore alle Finanze                            Il Sindaco

Geom.Giovanni Puglia            Dott.ssa Maria Rosaria Palumbo              Dott. Italo Voza